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D.Lvo 11/05/1999 n. 1521. Descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico ai sensi dell’articolo 42 e dell’allegato 3. Tale descrizione include: 1.1 Per le acque superficiali: rappresentazione cartografica dell’ubicazione e del perimetro dei corpi idrici con indicazione degli ecotipi presenti all’interno del bacino idrografico e dei corpi idrici di riferimento così come indicato all’allegato 1. 1.2 Per le acque sotterranee: rappresentazione cartografica della geometria e delle caratteristiche litostratografiche e idrogeologiche delle singole zone; suddivisione del territorio in zone acquifere omogenee; 2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall’attività antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee. Vanno presi in considerazione: stima dell’inquinamento in termini di carico ( sia in tonnellate / anno che in tonnellate / mese) da fonte puntuale (sulla base del catasto degli scarichi) stima dell’impatto da fonte diffusa, in termine di carico, con sintesi delle utilizzazioni del suolo; stima delle pressioni sullo sta- to quantitativo delle acque, derivanti dalle concessioni e dalle estrazioni esistenti; analisi di altri impatti derivanti dall’attività umana sullo stato delle acque; 3. Elenco e rappresentazione cartografica delle aree indicate al Titolo III, capo I, in particolare per quanto riguarda le aree sensibili e le zone vulnerabili così come risultano dalla eventuale reidentificazione fatta dalle regioni; 4. Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai sensi dell’articolo 43 e dell’allegato 1, ed una rappresentazione in formato cartografico dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati in conformità a tali disposizioni per lo stato delle: 4.1 acque superficiali (stato ecologico e chimico); 4.2 acque sotterranee (stato chimico e quantitativo); 4.3 aree a specifica tutela; 5. Elenco degli obiettivi di qualità definiti a norma dell’articolo 4 per le acque superficiali, le acque sotterranee, includendo in particolare l’identificazione dei casi dove si é ricorso alle disposizioni dell’articolo 5, commi 4 e 5 e le associate informazioni richieste in conformità al suddetto articolo; 6 Sintesi del programma o programmi di misure adottati che deve contenere: 6.1 programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici di cui all’articolo 5; 6.2 specifici programmi di tutela e miglioramento previsti ai fini del raggiungimento dei singoli obiettivi di qualità per le acque a specifica destinazione di cui al titolo II capo II; 6.3 misure adottate ai sensi del Titolo III capo I; 6.4 misure adottate ai sensi del titolo III capo II, in particolare : sintesi della pianificazione del bilancio idrico di cui all’articolo 22; misure di risparmio e riutilizzo di cui agli articoli 25 e 26; 6.5 misure adottate ai sensi titolo III del capo III, in particolare: disciplina degli scarichi; definizione delle misure per la riduzione dell’inquinamento degli scarichi da fonte puntuale; specificazione dei casi particolari in cui sono stati autorizzati scarichi ai sensi dell’articolo 30; 6.6 informazioni su misure supplementari ritenute necessarie al fine di soddisfare gli obiettivi ambientali definiti; 6.7 informazioni delle misure intraprese al fine di evitare l’aumento dell’inquinamento delle acque marine in conformità alle convenzioni internazionali; 6.8 relazione sulle iniziative e misure pratiche adottate per l’applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e sintesi dei piani finanziari predisposti ai sensi dell’articolo 11 della stessa legge; 7.1 Sintesi dei risultati dell’analisi economica, delle misure definite per la tutela dei corpi idrici e per il perseguimento degli obiettivi di qualità, anche allo scopo di una valutazione del rapporto costi benefici delle misure previste e delle azioni relative all’estrazione e distribuzione delle acque dolci, della raccolta e depurazione e riutilizzo delle acque reflue. 7.2 Sintesi dell’analisi integrata dei diversi fattori che concorrono a determinare la stato di qualità ambientale dei corpi idrici, al fine di coordinare le misure di cui al punto 6.3 e 6.4 per assicurare il miglior rapporto costi benefici delle diverse misure; in particolare vanno presi in considerazione quelli riguardanti la situazione quantitativa del corpo idrico in relazione alle concessioni in atto e la situazione qualitativa in relazione al carico inquinante che viene immesso nel corpo idrico. 8. relazione sugli eventuali ulteriori programmi o piani più dettagliati adottati per determinati sottobacini. Parte B. Il primo aggiornamento del Piano di tutela delle acque tutti i successivi aggiornamenti dovranno inoltre includere: 1. sintesi di eventuali modifiche o aggiornamenti della precedente versione del Piano di tutela delle acque, incluso una sintesi delle revisioni da effettuare ai sensi dell’articolo 5 comma 7, e degli articoli 18 e 19; 2. valutazione dei progressi effettuati verso il raggiungimento degli obiettivi ambientali, con la rappresentazione cartografica dei risultati del monitoraggio per il periodo relativo al piano precedente, nonché la motivazione per il mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali; 3. sintesi e illustrazione delle misure previste nella precedente versione del Piano di gestione dei bacini idrografici non realizzate; 4. sintesi di eventuali misure supplementari adottate successivamente alla data di pubblicazione della precedente versione del Piano di tutela del bacino idrografico. : Limiti di emissione degli scarichi idrici 1 - Scarichi in corpi d'acqua superficiali 1.1 -Acque reflue urbane Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all’articolo 31, comma 3, se già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi, secondo le cadenze temporali indicate al medesimo articolo, alle norme di emissione riportate nella tabella 1 e, nel caso di recapito in aree sensibili, anche alla tabella 2. Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane non ancora esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla loro entrata in esercizio. Devono inoltre essere rispettati, nel caso di fognature miste che raccolgono scarichi di insediamenti industriali, i limiti di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell’articolo 28 comma 2. Deve essere rispettato o il limite di concentrazione o la percentuale di riduzione, intesa in rapporto con il carico affluente all’impianto; l’opzione relativa alla percentuale di riduzione deve garantire la protezione del corpo idrico e il raggiungimento dell’obiettivo di qualità 2. I valori limite della tabella 1 non si applicano agli scarichi di acque reflue urbane di cui all’articolo 31, comma 2. Tali scarichi devono essere sottoposti ad un trattamento appropriato che garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità o la tutela delle acque sotterranee nel caso di scarico nel suolo; eventuali limiti a tali scarichi sono definiti dalle regioni. Per gli scarichi recapitanti in aree sensibili, così come individuate all’articolo 18, deve essere previsto un trattamento più spinto che raggiunga, per i parametri azoto totale e fosforo totale, le concentrazioni o le percentuali di riduzione del carico inquinante indicate nella tabella 2. Tali limiti vanno raggiunti per uno od entrambi i parametri a seconda della la situazione locale. Tabella 1 - Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane. Potenzialità impianto in A.E. (abitanti equivalenti) Concentrazione 25 125 35 (5) Parametri (media giornaliera) (1) BOD5 (senza nitrificazione) mg/L (2) COD mg/L (3) Solidi Sospesi mg/L (4) 2.000 – 10.000 >10.000 % di riduzione Concentrazione % di riduzione 70-90 (5) 25 80 75 125 75 90 (5) 35 90 1. Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L. 2. La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dell’ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20°C * ± 1°C, in completa oscurità, con aggiunta di inibitori di nitrificazione. 3. La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato con bicromato di potassio. 4. La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo attraverso membrana filtante con porosità di 0,45 m ed essicazione a 105°C con conseguente calcolo del peso, oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti (accelerazione media di 2800-3200 g), essiccazione a 105°C e calcolo del peso. 5. Ai sensi dell’articolo 31 comma 6, la percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore a 40. Per i solidi sospesi la concentrazione non deve superare i 70 mg/L e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 70%. Tabella 2 -Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapi messi su base annua, la cui media giornaliera può superare i limiti tabel tanti in aree sensibili. lari, è definito in rapporto al numero di misure come da schema seguente. Potenzialità impianto in A.E. (abitanti equivalenti) 10.000 – 100.000 >100.000 Parametri (media annua) Concentrazione % di riduzione Concentrazione % di riduzione Fosforo totale (P mg/L) (1) 2 80 1 80 Azoto totale (N mg/L) (2)(3) 15 70-80 10 70-80 (1) Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare. (2) Per azoto totale si intende la somma dell’azoto Kjeldahl (N. organi- co+NH3) + azoto nitrico + azoto nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare. (3) Per l’azoto totale, in alternativa al riferimento alla concentrazione media annua di 10 mg/L, purché si ottenga un analogo livello di protezione ambientale, può essere preso come limite da non superare la concentrazione media giornaliera di azoto totale pari a 20 mg/L per tutti i campioni con una temperatura dell’effluente nel reagente biologico pari o superiore a 12° gradi centigradi. In sostituzione della condizione concernete la temperatura è possibile applicare un tempo operativo limitato, che tenga conto delle condizioni climatiche. Il punto di prelievo per i controlli, ai sensi dell’articolo 28 comma 3, deve essere sempre il medesimo e deve essere posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore. Nel caso di controllo della percentuale di riduzione dell’inquinante, deve essere previsto un punto di prelievo anche all’entrata dell’impianto di trattamento. Di tali esigenze si dovrà tener conto anche nella progettazione e modifica degli impianti, in modo da agevolare l’esecuzione delle attività di controllo. Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati nell’arco di 24 ore. Per i parametri di tabella 1 il numero di campioni, am- Campioni prelevati durante l’anno Numero massimo consentito di campioni non conformi Campioni prelevati durante l’anno Numero massimo consentito di campioni non conformi 4 - 7 1 172 - 187 14 8 - 16 2 188 - 203 15 17 - 28 3 204 - 219 16 29 - 40 4 220 - 235 17 41 - 53 5 236 - 251 18 54 - 67 6 252 - 268 19 68 - 81 7 269 - 284 20 82 - 95 8 285 - 300 21 96 - 110 9 301 - 317 22 111 - 125 10 318 - 334 23 126 - 140 11 335 - 350 24 141 - 155 12 351 - 365 25 156 - 171 13 In particolare si precisa che, per i parametri sotto indicati, i campioni che risultano non conformi, affinché lo scarico sia considerato in regola, non possono comunque superare le concentrazioni riportate in tabella 1 oltre la percentuale sotto indicata: BOD5: 100% COD: 100% Solidi Sospesi 150% Il numero minimo annuo di campioni per i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 è fissato in base alla dimensione dell’impianto di trattamento e va effettuato dall’autorità competente ovvero dal gestore qualora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all’autorità di controllo, ritenuto idoneo da Potenzialità impianto da 2.000 a 9.999 A.E.: da 10.000 a 49.999 A.E.: oltre 50.000 A.E.: Numero campioni 12 campioni il primo anno e 4 negli anni successivi, purché lo scarico sia conforme; se uno dei 4 campioni non è conforme, nell’anno successivo devono essere prelevati 12 campioni 12 campioni 24 campioni I gestori degli impianti devono inoltre assicurare un sufficiente numero di autocontrolli (almeno uguale a quello del precedente schema) sugli scarichi dell’impianto di trattamento e sulle acque in entrata. L’autorità competente per il controllo deve altresì verificare, con la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono essere controllati sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura. Potenzialità impianto Numero controlli da 2.000 a 9.999 A.E.: 1 volta l’anno da 10.000 a 49.999 A.E.: 3 volte l’anno oltre 50.000 A.E.: 6 volte l’anno Valori estremi per la qualità delle acque in questione non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti. I risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dai gestori degli impianti devono essere messi a disposizione degli enti preposti al controllo. I risultati dei controlli effettuati dall’autorità competente e di quelli effettuati a cura dei gestori devono essere archiviati su idoneo supporto informatico secondo le indicazioni riportate nel decreto attuativo di cui all’articolo 3 comma 7.
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